Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Procedura di infrazione n. 2006/2441).

      1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

 

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          b) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza» sono inserite le parole: «e purché la finalità sia legittima»;

          c) all'articolo 3, comma 3, è soppresso il secondo periodo;

          d) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3»;

          e) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Purché oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari, sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

          a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, al fine di favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

          b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

          c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, fondata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento»;

 

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          f) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Qualora il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto dai quali si possa presumere che sia stato posto in essere un comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

          g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

          h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».